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TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico del personale della scuola ha subito un'importante variazione a partire dal 1° settembre 2011, quando è scattata l'applicazione del CCNL SCUOLA del 4 agosto 2011, ai sensi dell’art. 9 comma 17 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011.
La novità sostanziale è stata l'unificazione delle prime due posizioni stipendiali in un unico gradone da 0 a 8 anni.
Per effetto di tale rimodulazione, a far data dal 1° settembre 2011, il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla medesima data, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia ha conservato il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Per quanto riguarda il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”, esso ha conservato il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Il personale a tempo indeterminato, assunto con decorrenza dal 1º gennaio 2001 è assoggettato al regime di T.F.R. (Trattamento di fine rapporto) .
Tutti gli altri dipendenti pubblici sono assoggettati al regime di T.F.S. (Trattamento di fine servizio) a meno che non aderiscano alla previdenza complementare e automaticamente al TFR, sulla base dell'art.59 comma 56 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Nel pubblico impiego i dipendenti non hanno -